Per i cittadini stranieri residenti la carta d'identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce un documento valido per l'espatrio.
La carta d’identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno (sei mesi) precedente la sua scadenza: le modalità sono le stesse previste per il rilascio.
La carta di identità non deve essere rinnovata in occasione di eventuali cambi di indirizzo o di residenza, ma deve essere conservata fino alla naturale scadenza. La validità della carta d'identità è stata portata da 5 a 10 anni.
Per la Carta d’identità rivolgersi al proprio Comune di appartenenza, all'Ufficio Anagrafe.
Tutti i cittadini stranieri che vogliono soggiornare nel territorio marchigiano devono effettuare l'iscrizione anagrafica, segnalare cambiamenti di residenza presso gli uffici Anagrafe.
L'iscrizione all'anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco accerta la dimora abituale di una persona nel territorio comunale. Può essere chiesta da un componente maggiorenne della famiglia.
Chi è ospitato in strutture di accoglienza o in comunità, deve presentare anche una dichiarazione di residenza firmata dal responsabile della struttura. Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, la persona straniera deve riconfermare all'anagrafe la propria dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. Se non lo fa, viene cancellata dalle liste della popolazione residente nel Comune.
Quando una persona non è rintracciabile, un ente pubblico, una pubblica autorità o un cittadino interessato può dare avvio alla procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità. Se un cittadino vuole cancellare dal proprio indirizzo o dalla casa di proprietà o in affitto una persona che non è più residente, deve presentare la richiesta all'anagrafe, specificandone la motivazione. La procedura di irreperibilità dura circa un anno.
Dopo accertamenti domiciliari da parte della polizia municipale, la persona viene cancellata dalla popolazione residente del Comune.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Comune di appartenenza.
Quando si cambia definitivamente abitazione è necessario variare anche la residenza. La variazione va fatta presso l'anagrafe del Comune dove si è andati ad abitare. I motivi per cambiare residenza possono essere diversi: spostamento da un posto all'altro dello stesso Comune; trasferimento in un Comune diverso; trasferimento in Italia dall'estero. La dichiarazione deve essere fatta da una persona maggiorenne. Quando si trasferisce tutta la famiglia, basta la dichiarazione di un solo componente maggiorenne.
Documenti necessari: passaporto valido; il permesso di soggiorno (o la ricevuta del rinnovo); patente di guida italiana e/o di carte di circolazione di eventuali mezzi posseduti (auto, moto...); codice fiscale; copia dei documenti del proprio Paese d’origine, tradotti e legalizzati dall’autorità diplomatica italiana, per la dimostrazione di eventuali matrimoni e/o parentele o altro dei componenti il nucleo familiare; il nuovo indirizzo; consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia", se ci si trasferisce in un altro nucleo familiare.
Dopo la richiesta del cambio di residenza, i vigili verranno nella nuova abitazione a controllare che la nuova sistemazione. Al momento del controllo dei vigili, dobbiamo mostrare: un documento di riconoscimento; documenti che dimostrano l'occupazione legittima (il contratto d'affitto, il contratto di comodato gratuito...).
La Carta Sanitaria Elettronica (CSE) garantisce al cittadino la possibilità di usufruire di diversi servizi. La Carta Sanitaria Elettronica è un tesserino plastificato, gratuito e serve ad accedere alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. La Carta viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Regionale delle Marche ed è valida per sei anni, o pari alla durata del permesso di soggiorno.
La Carta contiene, attraverso un microchip, un certificato digitale che permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy. La carta è necessaria ogni volta che si va dal medico o dal pediatra, si prende un medicinale in farmacia, si prenota un esame in un laboratorio di analisi o di una visita specialistica in ospedale e alla ASL. La Carta Sanitaria Elettronica svolge più funzioni insieme:
- Tessera Sanitaria: consente l'immediata lettura di alcuni dati anagrafici del possessore (nome, luogo e data di nascita e codice fiscale) e può essere utilizzata al momento dell'accettazione nelle strutture sanitarie, in farmacia per l'emissione dello scontrino fiscalmente detraibile, eccetera;
- Codice Fiscale: è il documento ufficiale di attribuzione del Codice fiscale da parte dell’agenzia delle Entrate, serve a identificare in modo univoco le persone ai fini fiscali;
- Tessera Europea di assicurazione e malattia (TEAM): ha validità come assicurazione sanitaria, quando ci rechiamo nei paesi della Unione Europea e consente l'accesso alle relative strutture sanitarie; sostituisce, dal 2005, il modello E111;
- Carta nazionale dei servizi: rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile accedere in qualsiasi momento ai propri dati sanitari raccolti nel fascicolo sanitario elettronico e di accedere ai servizi on line delle Pubbliche amministrazioni.
Per poter usare la Carta come chiave di accesso è necessario attivarla recandosi personalmente presso uno degli sportelli adibiti dell'Azienda Sanitaria o nelle farmacie comunali e private abilitate. Per accedere è necessario: conoscere il codice di sicurezza (PIN); un computer; un lettore di smart card; una connessione internet.
La Carta Sanitaria Elettronica permette di accedere al Fascicolo sanitario elettronico che consiste in una raccolta in formato digitale delle informazioni relative ad alcune prestazioni sanitarie. I dati contenuti nel fascicolo sono protetti nel pieno rispetto della privacy. Con il Fascicolo sanitario elettronico è possibile disporre in ogni momento di tutte le informazioni sanitarie e socio-sanitarie aggiornate, tra cui i ricoveri, le esenzioni, le schede di dimissione ospedaliera (SDO), gli accessi al pronto soccorso, i farmaci; successivamente saranno introdotti i referti di laboratorio analisi, i referti di radiologia, le prestazioni del 118, le prestazioni di assistenza domiciliare, le prestazioni relative alle residenze socio assistenziali; in futuro saranno inseriti prestazioni ambulatoriali, referti delle visite specialistiche e altro ancora.
Numerosi sono i servizi che la carta sanitaria elettronica ti permette di usufruire on-line: Servizi on line INPS per consultare il fascicolo previdenziale del cittadino: estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD ed OBIS/M, pagamenti di prestazioni e richieste presentate all'Istituto.
Il codice fiscale è un codice di sedici caratteri, composto da lettere e numeri, che serve per essere identificati nei rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche. Il codice fiscale è necessario per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; essere assunti come lavoratori dipendenti; aprire un'attività in proprio; fare un contratto (affitto, vendita...); aprire un conto corrente bancario e altro ancora. La tessera sanitaria contiene il Codice fiscale e ha sostituito il vecchio tesserino di codice fiscale.
Per il cittadino extracomunitario che deve fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o per ricongiungimento familiare, lo Sportello unico per l'immigrazione in un primo momento richiede all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda di nulla osta alcun codice fiscale, l'attribuzione di un codice numerico provvisorio. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno, che deve essere fatta dal cittadino straniero presso lo Sportello unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo Sportello richiede all'Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio o la 'verifica' del codice fiscale del cittadino che ne sia già in possesso. In ogni caso lo Sportello unico rilascia al cittadino il certificato di attribuzione del codice fiscale.
I cittadini non appartenenti all’Ue, già regolarmente soggiornante in Italia, sprovvisti di codice fiscale, possono farne richiesta personalmente, o tramite persona delegata, presso l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate. Possono farne richiesta anche per i familiari a carico.
I documenti da presentare: il permesso di soggiorno valido; la fotocopia del passaporto in corso di validità. Se non si è in possesso del permesso di soggiorno: l’attestazione di identità consolare (rilasciata dal consolato di appartenenza); la fotocopia del passaporto in corso di validità.
Se il tesserino viene smarrito, rubato oppure deteriorati e illeggibili, è possibile chiederne un duplicato. Il duplicato della tessera sanitaria può essere richiesto alla propria Asl o a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se il duplicato non dovesse arrivare, è opportuno rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per verificare l'esattezza dell'indirizzo.
Nel caso si cambi nome o cognome, si può richiedere la variazione del codice fiscale recandosi in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate col documento di identità aggiornato ed una copia dell’atto con il quale è stata resa definitiva e/o ufficiale tale modifica. Chi ha ricevuto il codice fiscale emesso sulla base di dati anagrafici errati, può utilizzarlo ma deve chiedere l’aggiornamento del codice e la sostituzione del certificato e del tesserino plastificato e/o tessera sanitaria.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Chi vuole far valere un documento italiano all'estero oppure un documento che proviene dall'estero per l'Italia, oppure ancora un documento che proviene da un consolato estero ma su territorio italiano, deve validare l’autenticità del documento. A seconda della necessità, della lingua di traduzione e/o del Paese di destinazione può essere necessaria la traduzione giurata (o asseverata), l’apostilla o la legalizzazione del documento.
Traduzione dei documenti fatti all'estero, che devono valere in Italia, devono anche essere tradotti in italiano. La traduzione giurata è una procedura che attesta ufficialmente la corrispondenza tra un documento originale e un testo tradotto. Si effettua per rendere valido all’estero un documento rilasciato in Italia oppure per utilizzare in Italia un documento rilasciato all’estero in lingua originale. Il traduttore può essere: un traduttore madrelingua (che può essere la persona stessa che ha tradotto il documento); una figura professionale (traduttore, interprete, perito o altro) iscritta all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di competenza); una figura professionale (traduttore, interprete, perito o altro) iscritta all’Associazione Periti ed Esperti della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato competente.
Il traduttore, utilizzando uno specifico verbale di asseverazione firma la propria traduzione giurata assumendo civilmente e penalmente la responsabilità della traduzione. Se il documento è destinato all'estero, le firme dei traduttori giurati devono essere legalizzate dall'autorità consolare italiana, con provvedimento distinto. Alcune Convenzioni Internazionali rendono la firma dei traduttori di certi atti, o anche di ogni tipo di documento, non necessaria. Fra queste: Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961); Convenzione relativa ai modelli plurilingue degli estratti di nascita, matrimonio e morte (Vienna, 08/09/1976); Convenzione relativa al certificato di capacità matrimoniale (Monaco, 05/09/1980); Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed i verbali di giuramento delle perizie e traduzioni stragiudiziali, sono ricevuti dal Funzionario Giudiziario. L’atto stragiudiziale può essere giurato presso qualsiasi Ufficio Giudiziario, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto giurante, dall’iscrizione all’albo professionale del perito e dall’oggetto dell’atto. Dopo la traduzione di documenti destinati all’estero è necessaria la legalizzazione, ovvero la convalida della firma.
In Italia la legalizzazione dei documenti spetta, generalmente, alla Prefettura. Per gli atti dei notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del Procuratore della Repubblica del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere. La persona che deve legalizzare un documento ha due possibilità: inviare per posta alla Prefettura il documento da legalizzare insieme ad una busta vuota con francobollo e indirizzo del mittente (attraverso la quale verrà restituito il documento); andare all'Ufficio relazioni con il pubblico - URP Multiente, ricordandosi di portare con sé i permessi di soggiorno di tutte le persone presenti nel documento da legalizzare. Chi vuole legalizzare per l'Italia un documento fatto all'estero, deve invece recarsi da un rappresentante diplomatico o da un console italiano nel suo Paese di origine.
In presenza di Convenzioni Internazionali che lo prevedono, non c'è l'obbligo di legalizzare un documento. Le Convenzioni in vigore che rendono la legalizzazione non necessaria sono: Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo, 26/09/1957); Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961); Convenzione Europea (Londra, 07/06/1968); Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Atene, 15/09/1977); Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987). Per controllare se il proprio Paese di appartenenza rientra in una di queste Convenzioni, è possibile consultare la Banca Dati ITRA, un vero e proprio archivio elettronico dei Trattati e delle Convenzioni Internazionali vigenti, curato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono avere validità sul territorio italiano, devono essere accompagnati dalla marca da bollo da 16 €.
I documenti che vengono fatti o che devono avere validità in uno dei Paesi della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961), devono avere l'apostille. L'apostille sostituisce la legalizzazione. L'apostille è un'annotazione, con un timbro specifico, messa sul documento originale. Chi proviene da uno degli Stati della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, deve andare dall'autorità interna competente, scelta da ogni Paese aderente, e farsi mettere l'apostille. Per verificare quale autorità, nel proprio Paese, si occupa di apporre l'apostille, è possibile visitare il sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, un'organizzazione inter-governamentale con sede all'Aja, istituita nel 1893 e diventata, nel tempo, centro di cooperazione giudiziaria ed amministrativa internazionale nel campo del diritto internazionale privato.
Fonte: Prefettura Ancona
Il certificato di idoneità dell’alloggio è un documento con cui si stabilisce che l'alloggio ha i requisiti minimi per ospitare persone o famiglie. Il certificato di idoneità dell'alloggio può essere richiesto ai Comuni dai cittadini italiani, comunitari e non comunitari nei seguenti casi:
- richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare o familiare al seguito (in caso di richiesta a favore di un solo minore di 14 anni, il certificato di idoneità alloggiativa è sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’alloggio);
- richiesta di coesione familiare (art. 30 Testo Unico Immigrazione);
- richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (nel caso di richiesta anche per i familiari di cui all’art. 29 Testo Unico Immigrazione);
- richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i cittadini stranieri residente all'estero;
- stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione (ove previsto).
Il certificato che rilascia il Comune attesta il numero di persone che possono vivere in un alloggio sulla base dei parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali in materia di edilizia residenziale pubblica (rapporto tra superficie e numero abitanti).
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Comune di appartenenza.
I cittadini stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sottoporsi al test di lingua italiana. Per la legge, "il cittadino straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa".
I cittadini stranieri che hanno già presentato la domanda di richiesta per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ma non hanno superato il test di lingua oppure risultano assenti ingiustificati vedranno rigettata la domanda di richiesta. È opportuno, quindi, presentare la richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo solo dopo aver superato il test d'italiano. La domanda per lo svolgimento del test deve essere presentata via internet alla Prefettura competente, in base al domicilio, registrandosi al sito del Ministero dell'Interno e compilando il modulo di domanda.
Al momento della compilazione del modulo di prenotazione on-line lo straniero deve possedere un indirizzo e-mail su cui poter ricevere eventuali comunicazioni. Il richiedente che compila e inoltra la domanda ha a disposizione un servizio di assistenza (Help-Desk) per la registrazione, attraverso il quale può segnalare eventuali problemi riscontrati, riempiendo un apposito modulo on line. La Prefettura convoca il cittadino straniero entro 60 giorni dalla richiesta, inviando una comunicazione dove saranno indicate ora e luogo nel quale si svolgerà il test di lingua italiana.
Il test si svolge con modalità informatiche. A richiesta dell'interessato, il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico. Il test può essere svolto sia con strumenti informatici sia con modalità scritta, dunque; in ogni caso il contenuto della prova e il tempo concesso sono sempre gli stessi, così come la valutazione. Il giorno dell'esame, lo straniero viene identificato e deve esibire la convocazione ricevuta.
In caso di esito positivo o negativo, la Prefettura informerà il cittadino straniero e provvederà ad inserire il risultato nel sistema informativo del Dipartimento per le Liberà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, in modo tale che la Questura verifichi la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se il test non viene superato, il cittadino straniero dovrà ripresentare la domanda presso la Prefettura per effettuarlo nuovamente. La nuova prenotazione potrà essere richiesta solo dopo 90 giorni dalla data in cui lo straniero ha sostenuto il test. Nel caso di assenza ingiustificata, l'interessato potrà richiedere una nuova prenotazione solo dopo 90 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto sostenere il test. L'unica assenza giustificata è per motivi di salute, presentando certificato medico alla Commissione (incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente), il giorno fissato per la convocazione. Il certificato deve essere rilasciato dal medico di base o da un medico della ASL.
Per maggiori informazioni su come iscriversi ai Corsi di lingua italiana visita il sito.
Fonte: Ministero dell'Interno
La Polizia di Stato ha realizzato un canale informativo dedicato ai permessi, consultabile direttamente dal sito istituzionale. Il cittadino straniero che è in attesa del rilascio, del rinnovo o del duplicato del permesso di soggiorno può verificare la domanda sul web, collegandosi al sito della Polizia di Stato che consente l'accesso a una specifica banca dati informativa. Il servizio è disponibile in varie lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo.
Per controllare il permesso di soggiorno basta inserire nello spazio richiesto, il codice numerico della pratica, se la richiesta è stata presentata presso gli uffici della questura, o dell'assicurata se presentata alle Poste. Il servizio fornirà informazioni sull'esito conclusivo dell'istanza: il permesso è pronto; non è pronto e presso quale Ufficio recarsi per il ritiro, attraverso l'apertura di una mappa geografica che copre l'intero territorio nazionale.
Chi ha partecipato ai flussi d’ingresso per assumere un lavoratore straniero, per convertire un permesso di soggiorno o se ha richiesto il ricongiungimento di un familiare può seguire online la sua domanda attraverso il sito del Ministero dell'Interno, inserire l’e-mail e la password utilizzate per la spedizione e cliccare su accedi. Sullo schermo viene visualizzato il codice identificativo della domanda, già presente sulla ricevuta, e una descrizione sintetica della situazione in cui si trova.
Questa procedura è valida solo per chi ha spedito la domanda dal proprio computer e quindi ha e-mail e password personali. Chi si è rivolto a patronati, associazioni e consulenti del lavoro, deve invece rivolgersi a quegli stessi sportelli per sapere a che punto è la sua domanda.
I cittadini stranieri, che hanno presentato domanda di cittadinanza, potranno controllare a che punto è la propria domanda da un computer qualunque.
Per consultare la domanda: collegarsi al sito del Ministero dell'interno - tema cittadinanza; effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail che introduce in un’area riservata; cliccare al link "Consulta la tua pratica"; inserire il codice assegnato alla propria domanda di cittadinanza (K10 e K10C) per avere accesso alle informazioni.
Dal sito del Ministero dell'Interno è possibile visualizzare lo stato dell'accordo d'integrazione sottoscritto, modificare i dati di recapito, comunicare i dati del nucleo familiare. È necessario registrarsi al sito.
Fonte: Ministero dell'Interno
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Per maggiori informazioni visita Area Tematica "Istruzione e Formazione" di questo sito.
Per maggiori informazioni visita Area Tematica "Sociale" o Servizi di Promozione Sociale di questo sito.
Fonte: Regione Marche, Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze.
Fonte: Regione Marche
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si occupa della comunicazione diretta ai cittadini attraverso diversi canali: sportello, telefono, e-mail, portale web e social network.
Presentandosi presso gli uffici i cittadini possono:
- essere ascoltati per cercare di migliorare i servizi offerti;
- reclamare, proporre o suggerire;
- informarsisu quello che il Comune offre e su quello che accade in città;
- parteciparealla vita pubblica presentando e sottoscrivendo proposte di iniziativa popolare.
URP - COMUNE DI ANCONA
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/
URP - COMUNE DI PESARO
http://www.comune.pesaro.pu.it/il-comune/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/
URP - COMUNE DI MACERATA
http://www.comune.macerata.it/aree-tematiche/informati-per-partecipare/sportelli-informativi/u-r-p
URP – COMUNE DI ASCOLI PICENO
http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4790
URP – COMUNE DI FERMO
http://www.provincia.fermo.it/urp